Menu
X

Il procedimento di mediazione

DOMANDA: Ho ricevuto una comunicazione da parte di una certa Camera di Conciliazione di presentarmi ad un incontro di mediazione che è stato richiesto dal mio ex padrone di casa, che mi domanda il risarcimento di danni all’appartamento che avevo in affitto. Che cos’è questa mediazione? Come mi devo comportare?

COSA DICE LA LEGGE: Il procedimento di mediazione è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 ed è stato fortemente voluto dal Legislatore al fine di ridurre il contenzioso giudiziario mediante l’istituzione di un procedimento che precede la causa vera e propria, e che si svolge presso determinati organismi di mediazione, espressamente autorizzati dal Ministero di Grazia e Giustizia.

In buona sostanza, se un soggetto vuole promuovere una causa rientrante nell’ambito di alcune particolari materie, prima di procedere è sempre obbligato a tentare una conciliazione in sede non contenziosa. Queste le materie per le quali la legge prevede questo tentativo:

– materia condominiale

– diritti reali (ad esempio compravendita di immobili, usufrutto, servitù, ecc…)

– divisione

– successioni ereditarie

– patti di famiglia

– locazione

– comodato

– affitto di azienda

– risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria

– risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

– contratti assicurativi, bancari e finanziari

Naturalmente, il tentativo di mediazione davanti a questi organi può essere promosso anche per qualunque altra materia, con la differenza, in quest’ultimo caso, che non vi è alcun obbligo normativamente previsto.

Il procedimento si promuove mediante ricorso all’Organismo di mediazione territorialmente competente – la competenza è la stessa della successiva, eventuale, causa di merito – e prevede la corresponsione di una indennità di avvio di mediazione, solitamente pari ad € 40,00 + Iva. Nel ricorso devono essere indicati i dati di tutte le parti coinvolte, le ragioni della pretesa ed eventuale documentazione a sostegno della domanda.

Il ricorso viene poi comunicato alle parti chiamate unitamente alla data di primo incontro fissata dall’Organismo di mediazione, affinché i soggetti chiamati possano, a propria volta, depositare una memoria contenente le proprie difese. I chiamati non sono obbligati a partecipare alla mediazione. In caso di mancata adesione, la parte attivante sarà a quel punto autorizzata a promuovere la causa civile, e qualora, al termine del procedimento giudiziale, la domanda così proposta dovesse essere accolta, i soggetti che non avevano partecipato al procedimento di mediazione potrebbero essere condannati per responsabilità processuale.

È preferibile, quindi, aderire sempre e comunque al procedimento di mediazione. Quantomeno al primo incontro. In detto caso, la partecipazione richiederà il pagamento di € 40,00 + Iva anche da parte dei soggetti chiamati.

Al primo incontro, il Mediatore individuato dall’Organismo di mediazione per la gestione del procedimento, si limiterà a chiedere ai partecipanti la loro disponibilità a proseguire nell’attività conciliatoria mediante fissazione di ulteriori incontri, il tutto ovviamente finalizzato a transare bonariamente la controversia mediante reciproche rinunce alle rispettive pretese. Se tutte le parti manifesteranno adesione in tal senso, dovranno pagare un ulteriore indennizzo all’Organismo di mediazione, variabile a seconda del valore della causa.

Possono, pertanto, verificarsi le seguenti ipotesi:

  1. Non tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, formulata al primo incontro, di proseguire la mediazione, e in tal caso l’intero procedimento si conclude, ed ognuna delle parti sarà libera di promuovere la causa;
  2. Tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore di coltivare il procedimento, ma nonostante l’impegno e l’intervento di quest’ultimo profuso nel corso di successivi incontri, non si addiviene ad un accordo. Anche in tal caso, la mediazione si conclude con esito negativo, ed ognuna delle parti sarà libera di promuovere la causa;
  3. Tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore di coltivare il procedimento, e questo si conclude mediante la sottoscrizione di un atto di transazione. A quel punto, la causa civile non sarà più necessaria, e l’atto di transazione così sottoscritto avrà valore di titolo esecutivo, al pari di una sentenza.

Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a tre mesi, salvo accordo di tutte le parti, e durante lo svolgimento del procedimento i termini di prescrizione rimangono sospesi.

Tutti gli atti e i verbali del procedimento di mediazione sono coperti da segretezza, e tutti i soggetti che vi partecipano non possono poi fungere da testimoni nella eventuale successiva causa.

Le spese pagate all’Organismo di mediazione, fino ad un determinato limite, costituiscono credito d’imposta.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

Tags:  
Torna alla Home

© Copyright 2017 Cosa dice la Legge. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA 03595790274